statuto associazione Helianto


ART. 1 - DENOMINAZIONE
Sotto la denominazione ASSOCIAZIONE HELIANTO viene costituita un’Associazione ai sensi degli art. 60 ss. del CCS; senza scopo di lucro, con sede in Mezzovico.

ART. 2 - DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 3 - SCOPO SOCIALE
L’associazione HELIANTO – che non ha scopi di lucro ed è apartitica ed aconfessionale – ha per scopo promuovere e sostenere progetti di aiuto in particolare per l’infanzia nell’ambito della lotta contro la povertà, l’analfabetismo e la lotta alle malattie.

ART. 4 - I SOCI
Tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni, fondazioni, enti pubblici o privati, che pagano la quota sociale, acquisiscono l’appartenenza all’associazione.
I soci dell'Associazione si distinguono in:

  • SOCI ORDINARI:
    Sono soci ordinari coloro che hanno pagato la quota sociale e quindi hanno accettato lo statuto.
  • SOCI SOSTENITORI:
    Sono i Soci che si impegnano al versamento di una quota di almeno dieci volte rispetto alla quota sociale stabilita per i soci ordinari. Per mantenere il suo stato il Socio Sostenitore deve continuare a pagare la quota sociale nel valore sopra stabilito. In caso contrario, ove continui ad essere socio pagando la normale quota associativa, verrà automaticamente integrato tra i soci ordinari.

ART. 5 – DIMISSIONI / ESCLUSIONI
Le dimissioni da membro del Comitato devono essere presentate per iscritto e inviate al Presidente presso la sede centrale ed hanno effetto immediato. Le dimissioni estinguono eventuali procedimenti in corso ma non il pagamento delle somme eventualmente dovute.
Con il mancato pagamento della quota sociale entro tre mesi dal termine stabilito, cessa, senza ulteriore comunicazione, l’appartenenza quale socio dell’associazione.

ART. 6 - FINANZIAMENTO
L'Associazione non ha scopi di lucro. Le entrate necessarie per la copertura delle spese relative alle attività dell'Associazione provengono:

  • dalle quote sociali
  • da altri contributi spontanei di soci
  • da contributi di persone fisiche e giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti pubblici o privati, anche non soci, che intendono sostenere l'attività, condividendone gli scopi
  • da azioni promozionali e da ogni altra attività consentita dalla legge.

L'esercizio sociale ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7 - ORGANI E STRUTTURA
La direzione dell’associazione viene affidata al Comitato, composto da un minimo di 3 ed un massimo di 7 membri, eletti dall’assemblea sociale. La carica dura 3 anni.
I membri possono essere rieletti.
Il Comitato nomina il presidente, il vice presidente, il segretario ed il cassiere.
Il Comitato è competente per tutto quanto non espressamente attribuito all’assemblea generale.
In particolare, spetta al Comitato fissare i contributi annui e le priorità dei progetti da realizzare.
Le deliberazioni del Comitato sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri; in caso di parità decide il voto del presidente o del vice presidente in caso di assenza del primo.
Con l’accordo dell’assemblea sociale, il Comitato può nominare uno o più revisori dei conti.

ART. 8 – ASSEMBLEA SOCIALE
L’assemblea sociale è l’organo superiore dell’associazione.
Essa è convocata dal Comitato, ogni qualvolta si renda necessario e comunque almeno una volta all’anno e qualora un numero pari al quinto dei soci lo richieda. La convocazione deve essere fatta a ciascun socio a mezzo di lettera entro 20 giorni dalla data stabilita per l’adunanza, oppure tramite pubblicazione sul FUSC o tramite pubblicazione sul foglio ufficiale del Cantone Ticino.
L’assemblea sociale elegge il Comitato, approva gli statuti e le evtl. modifiche e decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell’associazione. Essa delibera circa l’approvazione dei costi di gestione ed il preventivo del bilancio consuntivo annuale, che gli viene presentato dal Comitato.
Le risoluzioni sociali sono prese dall’assemblea dei soci. Esse sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Possono essere prese risoluzioni anche su soggetti non debitamente preannunciati qualora siamo presenti tutti i soci. Per ogni assemblea viene redatto un verbale.

ART. 9 –  QUOTA SOCIALE e RESPONSABILITÀ DEI SOCI
La quota sociale annuale è di CHF 50.- (EUR 35.- / USD 40.- ).
I soci sono responsabili, con riferimento al conseguimento del fine e per far fronte ai debiti sociali, unicamente nella misura della quota sociale.

ART. 10 - SCIOGLIMENTO
L’associazione può essere sciolta per deliberazione dell’assemblea.
Il patrimonio dell’associazione sarà devoluto ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

ART. 11 - PUBBLICAZIONI
Organo di pubblicazione dell’associazione è la pagina web http://www.helianto.ch  e/o il foglio federale svizzero di commercio (Fusc) e/o il foglio ufficiale del Cantone Ticino.

ART. 12 - RINVIO
Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni di diritto vigenti, in particolare il Codice Civile Svizzero.

ART. 13 – FORO E DIRITTO IN CASO DI CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l’associazione, i membri del Comitato ed i soci, che non dovessero venire risolte bonalmente, verranno sottoposte alla Pretura del Distretto di Lugano, con applicazione del diritto svizzero.

Mezzovico, il 1° maggio 2005